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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO IV
Attività produttive
SEZIONE I
Promozione economica e turistica. Modifiche alla l.r. 22/2016
Art. 25
Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale), le parole: “
di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a)
”, sono soppresse.
SEZIONE II
Sistema turistico regionale. Modifiche alla l.r. 86/2016
Art. 26
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 86/2016
1. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) le parole: “
e alla Città metropolitana di Firenze
” sono sostituite dalle seguenti: “
o alla Città metropolitana di Firenze
”.
Art. 27
Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 86/2016
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 86/2016 la parola: “
abitative
” è sostituita dalle seguenti: “
immobiliari ad uso residenziale
”.
Art. 28
Stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 86/2016
1. Al comma 2 dell’articolo 75 della l.r. 86/2016 le parole: “
e la ricreazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
, motorie, ludiche e ricreative
”.
Art. 29
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 86/2016
1. Il comma 2 dell’articolo 88 della l.r. 86/2016 è sostituito dal seguente:
2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.
”.
Art. 30
Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.
SEZIONE III
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana.
Art. 31
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019) è inserito il seguente:
“2
bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.