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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO XIV
Governo del territorio
Art. 70
Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 5/2010 .
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), sono aggiunte le seguenti parole: “
per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti
locali
”.”.
Art. 71
Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 65/2014
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inserite le parole: “
Ferma restando la verifica di conformità al PIT effettuata assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti
,”.
Art. 72
Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all’articolo 44 ter della l.r. 65/2014
1. Il comma 1 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al piano regolatore portuale (PRP), che costituiscono adeguamento tecnico funzionale, ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, entro trenta giorni dalla loro trasmissione da parte del
Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Contestualmente, la proposta di adeguamento tecnico funzionale è trasmessa al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo per le valutazioni di sua competenza. Unitamente alle modifiche è trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 sono aggiunte le seguenti parole: “,
nonché al Ministero per i beni e delle attività culturali e per il turismo
”.
Art. 73
Procedimento di approvazione dei progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2 bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti
.”.
Art. 74
Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014
1. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
a ter)
”, sono inserite le seguenti: “
a quater)
,”.
2. Al comma 4 dell’articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole: “
Con riferimento ai mutamenti della destinazione d'uso di cui al comma 2, lettera a quater), l'interessato trasmette allo sportello unico la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati o alla disciplina di cui all'articolo 98
.” sono soppresse.
Art. 75
Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 145 della l.r. 65/2014 , le parole: “
comma 2
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 1
”.
Art. 76
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 168 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente
.”.
Art. 77
Regolamenti. Modifiche all’articolo 181 della l.r. 65/2014
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
Sito esternoarticolo 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 169
;”.
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
Sito esternoarticolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001
, le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
;”.
Art. 78
Previsione di garanzie fideiussorie in riferimento agli interventi di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 221 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 221 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
1 bis. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera
.”.
Art. 79
Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 243 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 243 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
1 bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori
.”.
Art. 80
Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2015
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014 ) è sostituito dal seguente:
5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
.”.
Art. 81
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 31/2020 .
1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 31/2020 è inserito il seguente:
Art. 1 bis
-
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 maggio 2021. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater
.’”.
Art. 82
Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2015 .
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 35/2015 dopo le parole: “
pianificazione territoriale
” è inserita la seguente: “
comunale
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.