Menù di navigazione

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO XIII
Edilizia residenziale pubblica
Art. 60
Requisiti per l'accesso agli alloggi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2019
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica “ERP”) è sostituito dal seguente:
2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente
.”.
Art. 61
Assegnazione ordinaria degli alloggi. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2019
1. Al comma 8 dell’articolo 12 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
utile
” sono aggiunte le seguenti: “,
salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente
.”.
Art. 62
Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 2/2019
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali
.”.
Art. 63
Elementi per la determinazione del canone di locazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 2/2019
1. Il comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
“5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati
sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all’
Sito esternoarticolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale), determinando la detrazione per ogni figlio a carico in 1.500 euro. La detrazione è elevata a 3.000 euro per ogni figlio disabile a carico e per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli. Sono calcolati nella misura del 50 per cento i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta a
invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di 1.500 euro per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico
.”.
2. Al comma 9 dell'articolo 22 della l.r. 2/2019 la parola: “
edifici
” è sostituita dalla seguente: “
alloggi
”.
Art. 64
Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2019
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l’applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo nella misura legale
.”.
Art. 65
Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall’assegnazione. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 2/2019
1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);
”.
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 38 della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
b) nei casi di cui al comma 3, lettere c), l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza
;”.
Art. 66
Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 2/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 le parole: “
nei soggetti facenti parte del nucleo familiare al momento dell’assegnazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
nei soggetti facenti parte del nucleo familiare in modo continuativo dal momento dell’assegnazione
”.
2. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “I
comuni possono procedere all’assegnazione di cui all’articolo 14
” sono inserite le seguenti: “
secondo le modalità procedurali di cui all’articolo 15, comma 4,
”.
3. Al comma 6 dell’articolo 40 della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
lettere a), b)
”, sono inserite le seguenti: “
b) bis
,”.
Art. 67
Modifiche all'allegato A della l.r. 2/2019
1. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , dopo le parole: “
Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente de
l”, è inserita la seguente: “
nucleo
”.
2. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 , le parole: “
Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobili ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è proprietario
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le disposizioni di cui
alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie: 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare
”.
3. Alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.
4. La lettera h) del paragrafo 2 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituita dalla seguente:
h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda
;”.
5. Il paragrafo 3 dell'allegato A della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “
I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente
.”.
6. Nel paragrafo 4 dell'allegato A della l.r. 2/2019 le parole: “
ad uso abitativo
” sono soppresse.
Art. 68
Modifiche all’allegato B della l.r. 2/2019
1. Al punto a) dell’allegato B della l.r. 2/2019 , la lettera a-8 è spostata dopo le parole: “
il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis
”.
Art. 69
Modifiche all'allegato C della l.r. 2/2019
1. Il titolo del paragrafo 2 dell'allegato C della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente: “
Elementi per la determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP
.”
2. Nel primo periodo del paragrafo 2 dell'allegato C della l.r. 2/2019 , le parole: “
ai fini della determinazione della situazione di sottoutilizzo degli alloggi di ERP
”, sono sostituite dalle seguenti: “
ai fini della determinazione delle situazioni di sottoutilizzo e di sovraffollamento degli alloggi di ERP
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.