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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 18
Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 68/2011 , dopo le parole: “
o dei provvedimenti adottati ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane)
” sono aggiunte le seguenti: “
o dalla
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014
)”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.