Menù di navigazione

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 49

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) ed o), dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e, in particolare, l'articolo 22, comma 6, che pone il principio del divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle aree protette;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 26 che stabilisce che le regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e in particolare l'articolo 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, trasferisce in capo alla Regione le funzioni in materia di agricoltura, di caccia, nonché di parchi ed aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;


Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) che disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità;


Considerato quanto segue:


1. È necessario disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali in cui vige il principio del divieto dell'attività venatoria, fatti salvi gli interventi di contenimento finalizzati alla conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali;


2. È opportuno disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali anche in riferimento a quelli prodotti precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2016;


3. È altresì necessario precisare, nell’ambito delle misure di sostegno alle attività economiche e produttive eco-compatibili di cui all'articolo 58 della l.r. 30/2015 , che tra le attività, opere ed interventi aventi finalità agro-ambientali che beneficiano di priorità nell’attribuzione di finanziamenti, sono compresi anche gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli che operano nel sistema delle aree protette, in ragione del particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti;


4. È necessario altresì uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini, individuando i soggetti competenti, per macroaree, alla verifica dei danni ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo e per gli interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali;


Approva la presente legge


Art. 1
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali. Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è inserito il seguente:
Art. 48 bis - Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali
1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.
2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all’agricoltura dalla fauna all’interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l’erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:
a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l’attribuzione, la quantificazione e l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;
b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.
4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.
6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 12, comma 4.
7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
”.
Art. 2
Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 30/2015
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
in campo agricolo ed energetico
” sono inserite le seguenti: “
compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli,
”.
Art. 3
Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali. Inserimento dell’articolo 109 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 109 della l.r. 30/2015 è inserito il seguente:
Art. 109 bis - Disposizioni transitorie per gli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali
1. Gli indennizzi dei danni di cui all’articolo 48 bis, comma 1, prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal 1° gennaio 2016 e fino all’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:
a) dei principi generali desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;
b) delle istanze correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le direttive ed i criteri per l’assegnazione del contributo di cui al comma 1, e ne specifica le modalità di determinazione e di erogazione.
3. Gli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui all’articolo 48 bis, comma 1, da effettuarsi in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo, con priorità per i danni prodotti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e l’attivazione delle convenzioni di cui all’articolo 48 bis, comma 4, sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 141, comma 3 bis.
4. Agli indennizzi dei danni da fauna selvatica di cui al comma 1, si applica il principio di non cumulabilità.
”.
Art. 4
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 141 della l.r. 30/2015
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 141 della l.r. 30/2015 sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 1, nonché di cui all’articolo 109 bis e secondo l’ordine di priorità previsto al comma 3 del medesimo articolo, è autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l’anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020–2022.
3 ter. Ai fini del sostegno regionale per l’attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'articolo 48 bis, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.
3 quater. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all’articolo 48 bis, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.
3 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.