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Legge regionale 29 giugno 2020, n. 49

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020

Art. 4
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 141 della l.r. 30/2015
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 141 della l.r. 30/2015 sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali di cui all’articolo 48 bis, comma 1, nonché di cui all’articolo 109 bis e secondo l’ordine di priorità previsto al comma 3 del medesimo articolo, è autorizzata la spesa di euro 160.000,00 per l’anno 2020 e di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2020–2022.
3 ter. Ai fini del sostegno regionale per l’attività di prevenzione nelle riserve regionali di cui all'articolo 48 bis, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.
3 quater. Ai fini della copertura della spesa per le convenzioni con gli ATC di cui all’articolo 48 bis, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020–2022, annualità 2021 e 2022.
3 quinquies. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.