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Legge regionale 29 giugno 2020, n. 49

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n) ed o), dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e, in particolare, l'articolo 22, comma 6, che pone il principio del divieto dell'attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, sottoponendo a regime di tutela gli animali che vivono all'interno delle aree protette;


Vista la Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e, in particolare, l'articolo 26 che stabilisce che le regioni costituiscono un apposito fondo per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalla fauna selvatica;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), e in particolare l'articolo 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, trasferisce in capo alla Regione le funzioni in materia di agricoltura, di caccia, nonché di parchi ed aree protette sino ad allora esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;


Vista la legge regionale 9 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ) che disciplina il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità;


Considerato quanto segue:


1. È necessario disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali in cui vige il principio del divieto dell'attività venatoria, fatti salvi gli interventi di contenimento finalizzati alla conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali;


2. È opportuno disciplinare la materia degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali regionali anche in riferimento a quelli prodotti precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, a far data dal 1° gennaio 2016;


3. È altresì necessario precisare, nell’ambito delle misure di sostegno alle attività economiche e produttive eco-compatibili di cui all'articolo 58 della l.r. 30/2015 , che tra le attività, opere ed interventi aventi finalità agro-ambientali che beneficiano di priorità nell’attribuzione di finanziamenti, sono compresi anche gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli che operano nel sistema delle aree protette, in ragione del particolare regime vincolistico cui gli stessi sono sottoposti;


4. È necessario altresì uniformare le procedure e semplificare i riferimenti per i cittadini, individuando i soggetti competenti, per macroaree, alla verifica dei danni ed alla determinazione dei contributi per l'indennizzo e per gli interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi nelle riserve regionali;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.