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Legge regionale 29 giugno 2020, n. 48

Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);


Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali del 25 ottobre 2012 (Linee di indirizzo per l'affidamento familiare);


Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali del 14 dicembre 2017 (Linee di indirizzo per l’accoglienza nei Servizi residenziali per minorenni);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale);


Considerato quanto segue:


1. Dopo un periodo di tempo dalla sua entrata in vigore, è nata la necessità di modificare la l.r. 41/2005 , alla luce di nuovi bisogni emergenti;


2. È necessario abrogare l'articolo 16 della l.r. 41/2005 , recuperando, nell'articolo 15, relativo alle famiglie, il riferimento alle associazioni di famiglie: il sistema integrato, attraverso le politiche, gli interventi e i servizi erogati a favore delle famiglie, di cui all’articolo 52, riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell’attività di promozione e di diffusione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà;


3. È stato valutato di inserire nell'articolo 21 della l.r. 41/2005 , tra le tipologie di strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento, una nuova tipologia denominata “struttura multiutenza", sperimentata ormai da molti anni;


4. La sperimentazione ha fornito, nel complesso, elementi di positività che il territorio ha apprezzato in quanto, attraverso questa tipologia, si forniscono risposte mirate a bisogni complessi, quali quelli di persone in situazione di marginalità e a rischio di esclusione sociale e, in definitiva, si rafforza il sistema dell’accoglienza residenziale con l’introduzione di un tipo di struttura che, per caratteristiche tecniche ed organizzative, risulta maggiormente improntata alla dimensione di accoglienza e di vita familiare;


5. Si tratta di una struttura che può accogliere soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente, o permanentemente, del necessario supporto familiare, che presenta le caratteristiche strutturali degli alloggi destinati a civile abitazione, caratterizzata dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.