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Legge regionale 29 giugno 2020, n. 47

Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese);


Considerato quanto segue:


1. È necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento dell’articolo 23, comma 2, lettera b), e dell’articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017 con l'articolo 21, comma 4, lettera e), della medesima legge, come recentemente modificato dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 );


2. La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto dal vigente articolo 21, comma 4, lettera e), della l.r. 16/2020 , attraverso la sostituzione della parola “trenta” con “sessanta”. In assenza di tale modifica, le disposizioni dell’articolo 23, comma 2, lettera b), e dell’articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017 , non potrebbero essere applicate;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese), la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “
sessanta
”.
Art. 2
Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2017
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 71/2017 la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente “
sessanta
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 71/2017 la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente “
sessanta
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.