Menù di navigazione

Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 5
Ambito territoriale e organizzativo ottimale
1. L’articolazione di base per l’esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale.
2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice, all’interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.
3. Anche in deroga alle previsioni di cui al titolo I, capo I e II della legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), (1)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 14.

l’individuazione degli ambiti di cui al presente articolo è definita ed approvata, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.