Menù di navigazione

Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 6 marzo 2017, n. 30 (Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 (Disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 );


Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Considerato quanto segue:


1. Con l’entrata in vigore Sito esternodel d.lgs. 1/2018 è stata realizzata un’attività di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni;


2. Il Sito esternod.lgs. 1/2018 attua la Sito esternol. 30/2017 , introducendo importanti e rilevanti novità nella materia come l’individuazione del Presidente della Giunta regionale quale autorità di protezione civile, l’individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile, il maggior spessore, nell’ambito organizzativo operativo, assegnato all’articolazione di base di protezione civile;


3. La presente legge ha lo scopo di adeguare la normativa regionale al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, anche a seguito della l.r. 22/2015 , in materia di riordino delle funzioni provinciali;


4. Il sistema regionale di protezione civile, istituito dalla legge regionale 29 dicembre 2003 , n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e i successivi provvedimenti attuativi, risulta superato rispetto al nuovo contesto normativo nazionale;


5. Risulta necessario garantire una maggiore efficacia dell’azione di protezione civile, correlata alla semplificazione dell’azione medesima, e si rende necessaria altresì una rivalutazione del ruolo della Regione recependo quanto definito nel Codice della protezione civile di cui al Sito esternod.lgs 1/2018 , di seguito denominato “Codice”, in relazione alle competenze, ai principi ed alle definizioni;


6. In particolare, gli articoli della legge si riferiscono agli articoli del Codice, come segue:


- gli articoli 4 e 6, all’articolo 11, comma 1, lettera a);

- l’articolo 5, all’articolo 11, comma 3;

- l’articolo 7, all’articolo 11, comma 1, lettera b);

- l’articolo 8, all’articolo 11, comma 1, lettera o);

- l’articolo 9, all’articolo 11, comma 1, lettera l);

- l’articolo 10, all’articolo 11, comma 1, lettera m);

- l’articolo 11, all’articolo 11, comma 1, lettera p);

- gli articoli 12, 13 e 14, all’articolo 11, comma 1, lettera n);

- l’articolo 15, all’articolo 37;

- gli articoli 16 e 17, all’articolo 11, comma 1, lettere c) e g);

- l’articolo 18, all’articolo 11, comma 1, lettera e);

- l’articolo 19, all’articolo 11, comma 1, lettera h);

- l’articolo 20, all’articolo 30;

- l’articolo 22, all’articolo 11, comma 2;

- l’articolo 23, all’articolo 23;

- l’articolo 24, all’articolo 11, comma 1, lettera f);

- l’articolo 25, all’articolo 11, commi 2 e 3

- l’articolo 27, all’articolo 11, comma 1, lettera f);


7. Si prevede l’abrogazione della l.r. 67/2003 e delle successive leggi di modifica; per consentire l’adeguamento del sistema regionale di protezione civile al nuovo assetto, senza che si creino vuoti normativi, si prevede l’applicazione della disciplina previgente, soprattutto regolamentare e amministrativa, fino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.