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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali. Modifiche e abrogazioni. Disposizioni finanziarie
Art. 28
Attuazione regionale
1. La Giunta regionale adotta la proposta di deliberazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 5, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della direttiva di cui all’articolo 18, comma 3, del Codice.
2. Il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di cui agli articoli 14 e 17, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:
a) articolo 12, comma 4,
b) articolo 18, comma 3;
c) articolo 19, comma 3;
d) articolo 23, comma 5;
e) articolo 24, comma 8;
f) articolo 25, comma 2.
4. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le deliberazioni di cui ai seguenti articoli:
a) articolo 4, comma 2;
b) articolo 7, comma 3;
c) articolo 11, commi 1 e 2;
d) articolo 14, comma 3;
e) articolo 15, comma 2;
f) articolo 16, comma 2;
g) articolo 20, comma 2;
h) articolo 27, comma 3.
Art. 29
Disposizioni finali
1. Per quanto non direttamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni vigenti contenute nel Codice in materia di protezione civile e nel Codice del Terzo settore per il volontariato.
Art. 30
Disposizioni transitorie
1. Fino all’approvazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in particolare restano in vigore i seguenti regolamenti emanati, in attuazione della l.r. 67/2003 , con i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale:
a) decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”, concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");
b) decreto del Presidente della Giunta regionale 12 settembre 2006, n. 44/R (Modifiche al Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2004, n. 69/R “Regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, comma della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente “Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza");
c) decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività” – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”)”);
d) decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013 n. 62/R (Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).
Art. 31
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
b) legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”);
c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003 );
d) articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 giugno 2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali);
e) articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);
f) articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);
g) articolo 39 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”);
h) articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003 ).
Art. 32
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Per il finanziamento di quanto previsto all’articolo 15, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l’annualità 2020 ed euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
3. Ai fini della copertura di quanto previsto ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
Anno 2020
In diminuzione:
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00;
In aumento:
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 100.000,00;
Anno 2021
In diminuzione:
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;
In aumento:
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;
Anno 2022
In diminuzione:
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00;
In aumento:
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00;
Missione 11 “Soccorso civile” Programma 01 “Sistema di protezione civile” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 40.000,00.
4. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.