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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO VI
Gestione delle emergenze
Art. 23
Stato di mobilitazione regionale
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice, in occasione o in vista di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell’ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l’attivazione, ove necessario, della colonna mobile regionale di protezione civile nonché del volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.
2. Costituiscono presupposto per l’adozione del decreto di cui al comma 1, gli eventi che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l’integrità fisica o beni di primaria importanza.
3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1, al fine di fronteggiare lo stato di mobilitazione regionale, può individuare:
a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;
b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.
4. Sulla base dell’evoluzione degli eventi di cui al comma 2, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposta la cessazione dello stato di mobilitazione ovvero la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, disciplinato dall'articolo 24.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18.
Art. 24
Stato di emergenza regionale
1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, il Presidente della Giunta regionale dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.
2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell’evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.
3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi.
4. La revoca dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.
5. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, definisce:
a) l'individuazione dei comuni interessati dalla emergenza;
b) la valutazione dell’evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di cui all’articolo 18 in relazione alla straordinarietà dell’evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all’entità dei danni prodotti;
c) l’assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l’emergenza.
6. Le risorse di cui al comma 5 possono essere destinate a:
a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al 100 per cento della spesa totale;
b) interventi più urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica;
c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (2)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 15.

;
d) l’avvio degli interventi urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice (3)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 15.

.
7. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell’emergenza regionale e l’eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.
8. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce le procedure di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 25
Stato di emergenza locale
1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del Codice, può essere dichiarato lo stato di emergenza locale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, disciplina i presupposti e le modalità di gestione dello stato di emergenza locale.
3. Nel bilancio regionale può essere istituito un apposito fondo per il concorso da parte della Regione al finanziamento di interventi da eseguire a seguito di uno stato di emergenza locale.
Art. 26
Deroghe alla normativa regionale
1. Ove necessario, per fronteggiare situazioni di emergenza, al fine di evitare o rimuovere condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Presidente della Giunta regionale può adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze in deroga alla legislazione regionale riservata, nonché, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, a quella concorrente.
Art. 27
Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi
1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 24, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio.
2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, l’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, individua le procedure nonché il soggetto competente per la ricognizione del fabbisogno e per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.
4. Gli interventi di cui al comma 1, relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.