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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO V
Strutture regionali
Art. 18
Struttura regionale di protezione civile
1. La struttura regionale di protezione civile è definita in conformità alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. La sala operativa regionale è un’articolazione della struttura di cui al comma 1 ed assicura il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture, le province, la Città metropolitana di Firenze e i comuni, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le strutture concorrenti alle attività di protezione civile.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce:
a) le peculiari procedure operative della struttura regionale;
b) il suo coordinamento con gli altri uffici regionali, con particolare riferimento alle attività del centro funzionale e dei presidi territoriali, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera d), del Codice;
c) le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice;
d) la composizione della sala operativa regionale e la sua gestione, con l'assegnazione di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del Codice.
Art. 19
Colonna mobile regionale
1. La Regione organizza e gestisce la colonna mobile regionale di protezione civile per gli interventi in occasione, o in previsione degli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice.
2. Alla colonna mobile regionale partecipano la Regione, gli enti locali e il volontariato organizzato di cui all’articolo 12, comma 1.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, stabilisce:
a) le modalità di partecipazione della colonna mobile regionale di protezione civile, nonché la relativa organizzazione, in conformità agli indirizzi nazionali;
b) le modalità per il potenziamento della colonna mobile regionale e le relative procedure;
c) l’eventuale concorso, previa intesa, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Art. 20
Logo e segni distintivi. Identità visiva
1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:
a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalità di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile;
b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.
Art. 21
Benemerenze
1. Per l’assegnazione di pubblica benemerenza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali.
2. La proposta della benemerenza viene effettuata dall’assessore competente in materia, in relazione alla meritoria partecipazione alle attività di protezione civile ed in ragione delle particolari capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione dimostrate.
Art. 22
Finanziamento del sistema regionale
1. La Regione sostiene l’organizzazione del sistema regionale di protezione civile attraverso appositi finanziamenti, in coerenza con l’effettività delle funzioni previste nel piano regionale di cui all’articolo 6, ed al fine di garantirne la relativa attuazione.
2. La Giunta regionale provvede all’attuazione di quanto previsto al comma 1, mediante l'adozione di proprie deliberazioni.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.