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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO III
Volontariato
Art. 12
Volontariato regionale di protezione civile
1. Il volontariato organizzato nonché i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale previsto dagli articoli 34 e 35 del Codice.
2. Nell’ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile ed in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, il volontariato organizzato partecipa alle attività di presidio idraulico territoriale previste dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
3. La Regione riconosce il volontariato che opera a titolo personale e responsabilmente, in forma occasionale, in situazioni di emergenza, per i primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare e di prossimità.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 42 del Codice, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, le modalità di utilizzo dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale nonché gli interventi del volontariato in forma occasionale.
Art. 13
Benefici per il volontariato organizzato
1. Ai volontari che fanno parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale, si applicano gli articoli 39 e 40 del Codice nei limiti e con le modalità ivi previste.
2. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.
Art. 14
Comitato del volontariato di protezione civile regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisce il Comitato del volontariato di protezione civile regionale, di seguito denominato “Comitato”, composto da rappresentanti del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile, iscritti nell'elenco territoriale regionale, che restano in carica tre anni.
2. Il Comitato realizza la partecipazione del volontariato organizzato al sistema regionale di protezione civile, nonché il suo coordinamento con le altre componenti e strutture operative della protezione civile.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Comitato.
4. Il Comitato designa il rappresentante dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale ai fini della partecipazione nel Comitato nazionale di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.
5. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
Art. 15
Contributi regionali per il potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità
1. La Regione può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 12, comma 1, contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina l’erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse regionali disponibili e dei criteri approvati dal Dipartimento di protezione civile, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.