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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO II
Attività di protezione civile
Art. 4
Disciplina delle attività di protezione civile
1. I sindaci, il Sindaco della Città metropolitana di Firenze e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:
a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;
b) attività di gestione e superamento dell’emergenza, con particolare riferimento all’attività di segnalazione degli interventi ed a quella di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento.
3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1, esercitano altresì la funzione di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.
4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all’articolo 13, comma 2, del Codice.
Art. 5
Ambito territoriale e organizzativo ottimale
1. L’articolazione di base per l’esercizio della funzione di protezione civile, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, è l’ambito territoriale e organizzativo ottimale.
2. Gli ambiti di cui al comma 1, sono individuati dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni del Codice, all’interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.
3. Anche in deroga alle previsioni di cui al titolo I, capo I e II della legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), (1)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 14.

l’individuazione degli ambiti di cui al presente articolo è definita ed approvata, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale. La deliberazione del Consiglio regionale costituisce parte del piano regionale di protezione civile.
Art. 6
Piano regionale di protezione civile
1. Il piano regionale di protezione civile, di seguito denominato “piano”, rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l’attività di cui all’articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l’azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali sulla pianificazione, con particolare riguardo alla struttura del livello territoriale di riferimento, all’inquadramento del territorio, all’individuazione di rischi e scenari, ed al modello di intervento.
2. Il piano è composto dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 5, contenente le scelte strategiche relative all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e da una parte tecnico-operativa.
3. La parte tecnico-operativa del piano, è approvata dalla Giunta regionale con una o più deliberazioni disciplinate nei seguenti articoli:
a) articolo 4, comma 2, relativo alla disciplina delle attività di protezione civile;
b) articolo 7, comma 3, relativo agli indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile;
c) articolo 11, comma 1, relativo alla formazione e sensibilizzazione;
d) articolo 12, comma 4, relativo al volontariato regionale della protezione civile;
e) articolo 18, comma 3, relativo alla struttura regionale della protezione civile;
f) articolo 19, comma 3, relativo alla colonna mobile regionale;
g) articolo 23, comma 5, relativo allo stato di mobilitazione regionale;
h) articolo 24, comma 8, relativo allo stato di emergenza regionale;
i) articolo 25, comma 2, relativo allo stato di emergenza locale;
j) articolo 27, comma 3, relativo agli interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
4. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.
Art. 7
Indirizzi per i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile
1. Il piano provinciale, il piano di ambito e il piano comunale di protezione civile, predisposti nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 3, sono approvati previa valutazione del rispetto degli indirizzi regionali da parte della struttura regionale di cui all'articolo 18.
2. Il piano provinciale e il piano di ambito di protezione civile sono predisposti in raccordo con la Prefettura territorialmente competente.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani di cui al comma 1, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.
Art. 8
Funzioni delle province in materia di protezione civile
1. Alle province, quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni in materia di protezione civile:
a) previsione e prevenzione dei rischi:
1. gestione delle procedure di allertamento mediante la sala operativa provinciale;
2. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
3. attività di formazione, in concorso con la struttura regionale di cui all'articolo 18;
4. in coerenza con i contenuti della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 11 comma 1, attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile a supporto ed integrazione di quella di competenza dei comuni.
b) pianificazione provinciale:
1. approvazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile;
2. aggiornamento e verifica periodica del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;
c) vigilanza sulla individuazione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza:
1. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del Codice, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3 del Codice medesimo;
2. raccordo con la Prefettura territorialmente competente per l’attuazione del piano provinciale e del piano di ambito di protezione civile anche mediante la sala operativa provinciale di protezione civile;
3. coordinamento a livello provinciale dell’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile, per le funzioni di cui al presente articolo;
4. raccolta e successiva valutazione delle segnalazioni degli interventi pubblici necessari, a seguito di un evento, effettuate dagli enti locali secondo le indicazioni della struttura regionale di cui all’articolo 18.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di effettività delle stesse, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le risorse finanziarie da assegnare alle province e le relative modalità di riparto.
3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite alla Città Metropolitana di Firenze, nel rispetto dell’articolo 3, comma 1, lettera c), e dell’articolo 6 del Codice, sulla base di uno specifico atto d’intesa tra la Regione e la Città Metropolitana medesima.
Art. 9
Interventi all'estero
1. La Regione può concorrere agli interventi all’estero secondo le modalità previste all'articolo 29 del Codice.
Art. 10
Spegnimento incendi boschivi
1. Per lo spegnimento degli incendi boschivi si applica quanto previsto dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Art. 11
Formazione e sensibilizzazione
1. La Giunta regionale, con deliberazione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 6, approva:
a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione, anche mediante eventuale coinvolgimento, previa intesa e a titolo gratuito, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all’articolo 13 del Codice, rivolta sia agli enti locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;
b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori e operatori locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.
2. Possono essere previste anche iniziative formative proposte da parte degli enti locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 12, nonché di altri enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.
3. Gli oneri dei corsi di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.
4. Al termine delle iniziative di formazione regionale di cui al presente articolo, è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all'articolo 18, sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.