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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

CAPO I
Principi
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato “Codice”, l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territorio regionale, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal dipartimento nazionale competente ai sensi dell’articolo 15 del Codice stesso.
Art. 2
Riferimenti al Codice della protezione civile
1. Nell’ambito dell’organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a 42 del Codice si intendono recepiti senza ulteriori specificazioni.
Art. 3
Attuazione amministrativa
1. Per l’attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di peculiarità e semplificazione delle procedure, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.