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Legge regionale 22 giugno 2020, n. 42

Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Precisazioni normative. Modifiche alla l.r. 48/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'Sito esternoarticolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 );


Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);


Vista la legge regionale 1 dicembre1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998 );


Considerato quanto segue:


1. Con le modifiche introdotte dalla l.r. 2/2020 alla l.r. 48/1994 , è stata riconosciuta l'importanza strategica regionale, nazionale ed internazionale, dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della regione, nonché uno dei più importanti a livello nazionale, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;


2. Ad una rinnovata valutazione, nonché alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso la l.r. 2/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, è necessario apportare alcune modifiche alla l.r. 48/1994 , come modificata dalla l.r. 2/2020 , e inserire delle precisazioni finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti;


3. In particolare, è necessario precisare che, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo concordano, mediante apposita convenzione, le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti e a garantire le cautele tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività, sentiti i comuni interessati e assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);


4. È necessario eliminare il numero dei giorni di durata massima delle autorizzazioni in deroga, precedentemente fissato in duecentottanta, nonché eliminare le fasce orarie nell'ambito delle quali può svolgersi l'attività motoristica, rinviando per tale via, direttamente a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento;


5. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Precisazioni sul procedimento di autorizzazione delle attività motoristiche nell'autodromo. Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 48/1994
1. Al comma 2 dell'articolo 8 bis della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), dopo le parole: “
inquinamento acustico
” sono aggiunte le seguenti: “,
sentiti i comuni interessati
,”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 bis della l.r. 48/1994 sono aggiunte le parole: “,
assicurando il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)
.”.
3. Al comma 3 dell'articolo 8 bis della l.r. 48/1994 , le parole: “
e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa
” sono soppresse.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.