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Legge regionale 22 giugno 2020, n. 41

Emergenza COVID-19. Istituzione del fondo speciale regionale per il comparto TPL “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’Sito esternoarticolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 aprile 2020, n. 27 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 maggio 2020, n. 35 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);


Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 );


Considerato quanto segue:


1. Nei mesi dell’emergenza sanitaria le aziende del settore del trasporto pubblico locale (TPL), gomma, ferro e nave, subiscono un impatto forte in termini finanziari e, in particolare, in termini di mancati ricavi emergenti conseguenti al drastico calo dell'utenza, tenuto conto delle forme di sostegno statali e dei costi;


2. Al fine di dare una risposta concreta è necessario un sostegno alle imprese, in termini di immediata liquidità, nella forma della creazione di un fondo speciale regionale per mitigare l'impatto dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi di tutto il comparto del TPL ed, in modo particolare, della situazione critica relativa alla gestione dei servizi su gomma;


3. È necessario destinare immediatamente risorse regionali al fondo per l’anno 2020, prevedendo, al tempo stesso, che possa essere alimentato da risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità;


4. È opportuno, qualora permangano le condizioni di criticità, proseguire nell’azione di sostegno al comparto del TPL con eventuali ulteriori misure, da definire in relazione all’evolversi della situazione di eccezionalità originata dall’emergenza sanitaria;


5. Il Sito esternod.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , prevede all’articolo 16 bis l’istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;


6. Il Sito esternod.l. 18/2020 prevede, all’articolo 92, misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il trasporto pubblico locale;


7. La Commissione Europea ha definito principi e condizioni fondamentali con il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, e previa autorizzazione della Commissione stessa, dove il sistema dei trasporti è contemplato;


8. L'articolo 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) del Sito esternod.l.34/2020 dispone che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;


9. A seguito dell’emanazione dei provvedimenti con i quali, nel corso del mese di marzo 2020, sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, tra cui la sospensione della maggior parte delle attività produttive, industriali e commerciali, le attività estrattive sono state sospese;


10. Al fine della salvaguardia dell’economia locale e di alleviare problemi di liquidità delle imprese operanti nel settore estrattivo, è opportuno prevedere che l’acconto da versare ai comuni, salvo loro diversa determinazione, entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 27, comma 10, della l.r. 35/2015 sia commisurato al volume escavato dall’inizio dell’anno in corso;


11. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni.


Approva la presente legge


CAPO I
Fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL”
Art. 1
Istituzione del fondo speciale regionale “Fondo COVID-19 TPL”
1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, è istituito un fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL” a supporto del comparto del trasporto pubblico locale.
2. L’ammontare del fondo, per l’anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:
a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;
b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2, lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticità.
Art. 2
Gestione del fondo ed erogazione delle risorse
1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei previsti mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale.
2. Per l’anno 2020 le risorse del fondo, nell’ammontare complessivo di cui all’articolo 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di questo ambito.
3. La compensazione da erogare alle aziende di TPL costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale.
4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:
a) risorse statali stanziate per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;
b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell’intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020.
6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte, salvo conguaglio o compensazione, a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilità per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati.
7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuite alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell’incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi.
8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all’articolo 1, comma 3, l’erogazione alle aziende di trasporto pubblico avverrà secondo le modalità previste nel presente articolo.
Art. 3
Aiuti di stato
1. L’erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
CAPO II
Contributi di estrazione
Art. 4
Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 27 della l.r. 35/2015
1. Per l’anno 2020 l’acconto del contributo di estrazione di cui all’articolo 27, comma 10, della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave) è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l’anno 2020.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 5
Norma finanziaria
1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'articolo 1, comma 2, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.
2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2020
- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 “Trasporto ferroviario” Titolo 1 “Spese correnti”, euro 5.000.000,00;
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 16.500.000,00;
- in aumento Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 21.500.000,00.
3. L’attuazione di quanto previsto all’articolo 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.