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Legge regionale 22 giugno 2020, n. 40

Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 22 giugno 2020

Art. 3
Contributo alla Fondazione Guido d’Arezzo per la gestione della collezione “Oro d’autore”(1)

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 35.

1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di un contributo, pari ad euro 200.000,00 per l’annualità 2021, a favore della Fondazione Guido d’Arezzo, nell’ambito di un progetto di valorizzazione culturale della collezione “Oro d’autore”, di proprietà regionale, di cui all’articolo 43, comma 1, della l.r. 65/2019, finalizzato all’allestimento del percorso espositivo che progressivamente evolverà in museo, secondo i requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale dall’articolo 21 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione dei rapporti tra la Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo, Arezzo Fiere e Congressi s.r.l. e la Regione, subentrata nella proprietà della collezione, previa stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e di realizzazione degli interventi.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’annualità 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 35 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.