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Legge regionale 22 giugno 2020, n. 40

Interventi urgenti di valorizzazione di beni e attività culturali.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 22 giugno 2020

Art. 5
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 600.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 e 2022.
2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’anno 2020 e di euro 180.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
3. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 4, è autorizzata la spesa di euro 130.00,000 per l’anno 2020 ed euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza di uguale importo:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 380.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 130.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 200.000,00.
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.230.000,00;
- In aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 180.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 800.000,00.
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondi di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 850.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- In aumento, Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 600.000,00.
6. Agli oneri di cui all’articolo 1, per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 35 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.