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Legge regionale 16 giugno 2020, n. 39

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 18 giugno 2020

Art. 8
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 11/2020
1. Al comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 11/2020 le parole: “
del regolamento previsto dal medesimo articolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
della presente legge
”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.