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Legge regionale 16 giugno 2020, n. 39

Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 18 giugno 2020

Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020
1. Dopo il punto 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è aggiunto il seguente:
13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, Sito esternodel d.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 , relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla Sito esternol. 48/2017 , senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'Sito esternoarticolo 5 del medesimo d.l. 14/2017 .
”.
2. Dopo il punto 13 bis del preambolo della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
13 ter. In osservanza del Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.