Menù di navigazione

Legge regionale 9 giugno 2020, n. 37

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 12 giugno 2020

Art. 3
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 3/2017
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 3/2017 le parole: “
dalla data
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla data
”.
2. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 3/2017 è soppressa.
3. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 3/2017 è sostituita dalla seguente:
b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo di cui all’
articolo 135, comma 2, lettera c), della l.r. 65/2014
, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall’articolo 2, comma 6 ter;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.