Menù di navigazione

Legge regionale 5 giugno 2020, n. 35

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 5
Applicazione degli articoli 2 e 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida di cui all’articolo 3, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.