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Legge regionale 5 giugno 2020, n. 35

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 3
Presentazione di istanze alla pubblica amministrazione regionale e locale
1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o dell'istanza di intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti i documenti e gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l’istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver adempiuto alle obbligazioni assunte.
2. Le amministrazioni disciplinano le modalità di controllo, anche a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, tenuto conto delle linee guida approvate a tale fine con deliberazione della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.