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Legge regionale 5 giugno 2020, n. 35

Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 2
Acquisizione di servizi professionali
1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 2017, n. 172 . Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse.
3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti.
4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l’inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall’articolo 13 bis, commi 4 e 5, Sito esternodella legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.