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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 34, 183 e 184 bis; (1)

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3.



Vista la Sito esternolegge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti); (2)

Periodo inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3.



Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), modificata con la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. A tali fini la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente;


2. L’Sito esternoarticolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi Sito esternodel medesimo d.lgs.152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;


3. È necessario guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivi, non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell’ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;


4. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell’aumento di domanda di materie prime e dell’aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;


5. In linea con le politiche dell’Unione Europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;


6. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un’economia circolare nella materia dei rifiuti;


7. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 26 luglio 2017, n. 151 (In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell’ambito della transizione della Toscana verso l’economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati “PRB”);


8. L’esito dei lavori della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana, conclusi il 2 maggio 2019;


9. È necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;


10. È necessario stabilire che, dall’esito dei tavoli di cui al punto 9 scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;


11. L’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;


12. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all’interno di un ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;


13. È necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia destinata all’attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;


14. Per le finalità di cui ai punti 10, 11 e 12 si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla l.r. 60/1996 ;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni comunitarie, statali e regionali per lo sviluppo sostenibile e l’economia circolare in materia di rifiuti, è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di azioni e strumenti volti a:
a) promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) estendere il ciclo di vita dei prodotti;
c) valorizzare gli scarti di consumo e di produzione;
d) promuovere l’impiego di materiali e prodotti riciclati;
e) ridurre la produzione dei rifiuti e l’utilizzo delle risorse naturali.
Art. 2
Tavoli tecnici per la promozione dell’economia circolare per i rifiuti
1. Al fine di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti, aumentare la quota di quelli avviati a riciclo e favorire la chiusura del ciclo produttivo, sono istituiti tavoli tecnici per la promozione dell’economia circolare con i seguenti compiti:
a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
b) individuare, coerentemente a quanto previsto dalla pianificazione di settore, il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti non reimpiegabili;
c) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
d) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (CAM) emanati in attuazione del piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione).
2. I tavoli tecnici riguardano, in particolare:
a) il settore produttivo lapideo, con particolare riferimento all’estrazione e lavorazione del marmo;
b) i settori produttivi tessile, cartario, conciario e pelletteria;
c) il settore produttivo chimica, con riferimento agli scarti della produzione;
d) il settore siderurgico;
e) i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
f) i rifiuti da costruzione e demolizione;
g) i fanghi provenienti dalla depurazione delle acque reflue;
h) il ciclo integrato dei rifiuti urbani.
3. In relazione a particolari esigenze emerse nella prassi applicativa, possono essere costituiti con la deliberazione di cui al comma 5, tavoli tecnici relativi ad altri settori o comparti.
4. In relazione ai temi trattati, ai tavoli tecnici partecipano le strutture regionali competenti, le associazioni rappresentative dei settori produttivi interessati, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A., gli ambiti territoriali ottimali (ATO), le imprese eventualmente interessate, gli organismi tecnici e di ricerca competenti in materia di rifiuti.
5. La Giunta regionale costituisce, con deliberazione, i tavoli tecnici e ne determina le modalità di funzionamento.
Art. 3
Linee guida per stabilire modalità operative (2)

Periodo inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3.

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e, in particolare, dell'articolo 183 e dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, nonché dei decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 184 bis, comma 2, del sopracitato decreto legislativo, la Giunta regionale può adottare linee guida in materia di sottoprodotti per individuare modalità operative uniformi sull'intero territorio regionale, relativamente all'applicazione dell'articolo 184 bis del d.lgs. 152/2006, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti, anche tenuto conto dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.
Art. 4
Documento d’azione per la promozione dell’economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti
1. In coerenza con gli obiettivi e contenuti minimi definiti dal programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r.20/2008 ), secondo gli strumenti e le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della medesima l.r.1/2015 e nel rispetto degli atti di programmazione di settore, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2021, previo parere della commissione consiliare competente, il documento d’azione per la promozione dell’economia circolare per la riduzione della produzione di rifiuti e la valorizzazione dei prodotti riciclati sulla base dell'esito dei tavoli tecnici di cui all'articolo 2.
2. Con le modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva i necessari aggiornamenti periodici al documento d’azione per l’economia circolare.
3. Il documento d’azione per l’economia circolare di cui al comma 1, contiene:
a) le iniziative tecnologiche e gestionali da attuare da parte dei soggetti presenti ai tavoli tecnici, funzionali alla riduzione della produzione dei rifiuti;
b) le azioni per soddisfare il fabbisogno impiantistico necessario all’ottimizzazione della gestione delle quantità dei rifiuti generati ed alla loro valorizzazione, con particolare riferimento a quelli prodotti dai principali cicli produttivi, nel rispetto del principio di prossimità;
c) le azioni per l’informazione che siano mirate a orientare i comportamenti di famiglie, imprese e istituzioni a una maggiore consapevolezza e responsabilità ecologica.
4. Il documento d’azione può prevedere la stipula di accordi tra la Giunta regionale e i soggetti presenti ai tavoli tecnici per il raggiungimento di specifici obiettivi.
Art. 5
Disposizioni in materia di autorizzazioni regionali
1. Nel rispetto degli atti di programmazione di settore, anche in attuazione del documento d’azione di cui all’articolo 4, per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti che trattano rifiuti speciali oppure relative agli impianti che trattano congiuntamente rifiuti urbani e speciali, la Regione tiene conto:
a) dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’Sito esternoarticolo 179, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
b) del principio di prossimità di cui all’Sito esternoarticolo 182 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 ;
c) del fabbisogno impiantistico stimabile in relazione alle specifiche quantità di rifiuti prodotti e non reimpiegabili.
Art. 6
Incentivi a favore dell’economia circolare in materia di rifiuti
1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 , è istituito il “Fondo regionale addizionale” alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, come previsto dall’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006 , a finanziare:
a) gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006 ;
b) gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
c) il cofinanziamento degli impianti e l'attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
3. Ai sensi e nei limiti delle destinazioni stabilite dall’Sito esternoarticolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), in conformità con le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ) e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, una quota fino al 20 per cento del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi è destinata all’attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare.
4. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 4, della l.r. 60/1996 , sono individuate le risorse derivanti dal gettito dell'addizionale di cui al comma 1 e la quota fino al massimo del 20 per cento di cui al comma 3.
Art. 7
Piattaforme informatiche e azioni per il riuso dei beni
1. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare la realizzazione di piattaforme informatiche e di ogni altra azione finalizzata alla donazione e al riuso dei materiali di seguito indicati a scopo di solidarietà sociale:
a) materiali ingombranti di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzati da soggetti pubblici e privati;
b) apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è utilizzata una quota delle risorse di cui all’articolo 6, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro.
Art. 8
Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici
1. In attuazione della Sito esternolegge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi), nonché in attuazione della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e in coordinamento con gli strumenti previsti dalla medesima l.r. 32/2009 , la Regione incentiva, ad esclusivo beneficio delle associazioni senza scopo di lucro e mediante le risorse di cui all’articolo 6, la riduzione degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare:
a) il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande distribuzione;
b) la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016 , a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire gratuitamente generi di prima necessità;
c) il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, ospedaliere, aziendali;
d) il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture alberghiere;
e) il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione;
f) il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.
Art. 9
Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti
1. La Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d’acquisto coerenti con i principi dell’economia circolare.
2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all’economia circolare, la Regione favorisce e sostiene, mediante le risorse di cui all’articolo 6, la circolazione delle informazioni relative alla registrazione EMAS (Regolamento 1221/2009/CE), alla certificazione secondo lo standard ISO 14001:2015, al marchio di qualità ambientale ECOLABEL di cui Regolamento (CE) n. 66/2010 ed allo schema “Made Green in Italy” per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti.
Art. 10
Azioni a favore della prevenzione e della raccolta differenziata dei rifiuti
1. La Regione, in accordo con le autorità d’ambito territoriale ottimale, promuove ed incentiva, mediante le risorse di cui all’articolo 6, sistemi innovativi di raccolta differenziata degli imballaggi primari, anche presso la grande distribuzione.
2. I comuni provvedono affinché nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo non oggetto di concessione demaniale sia organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ivi prodotti, anche mediante l'installazione di appositi contenitori.
3. Ai fini della prevenzione della produzione dei rifiuti, la Regione può favorire ed incentivare, mediante le risorse di cui all’articolo 6, la realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, quali fontanelli, l’utilizzo di acqua e bevande alla spina e ogni altra azione mirata alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio.
4. La Regione, mediante le risorse di cui all’articolo 6, può sostenere e promuovere campagne di comunicazione ed informazione volte a definire modelli di comportamento sostenibili con particolare riferimento alle corrette modalità di gestione dei rifiuti prodotti e il contrasto dell'abbandono degli stessi.
5. La Regione, nell'ambito delle proprie azioni, può valorizzare i comuni che si distinguono per attività ed iniziative rispettose dell’ambiente e volte a promuovere comportamenti sostenibili.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Le risorse per il finanziamento del fondo regionale addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, sono stimate in euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e sono imputate, per euro 350.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese di investimento” e per euro 50.000,00 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, 2021 e 2022, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 “Spese correnti” per euro 350.000,00;
- In aumento
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 “Spese di investimento” per euro 350.000,00;
Anno 2021
- In diminuzione
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 “Spese correnti” per euro 350.000,00;
- In aumento
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 “Spese di investimento” per euro 350.000,00.
Anno 2022
- In diminuzione
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 “Spese correnti” per euro 350.000,00;
- In aumento
Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 “Spese di investimento” per euro 350.000,00.
Art. 12
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla
legge regionale 4 giugno 2020, n. 34
(Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla
l.r. 60/1996
), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l’istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT.
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:
3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all’
articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020
, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006
, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'
Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006
, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole “
comma 3
” sono inserite le seguenti: “
e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis,
”.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.