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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettera n bis), dello Statuto;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;


Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, l'articolo 34;


Vista la Sito esternolegge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 34, 183 e 184 bis; (1)

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3.



Vista la Sito esternolegge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione);


Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti); (2)

Periodo inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3.



Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );


Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015 );


Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), modificata con la deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;


Considerato quanto segue:


1. L’Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 152/2006 prevede che le regioni si dotino, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. A tali fini la presente legge persegue la promozione e lo sviluppo di azioni e strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente;


2. L’Sito esternoarticolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 dispone che ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi Sito esternodel medesimo d.lgs.152/2006 deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;


3. È necessario guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivi, non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell’ambiente, al fine di promuovere reali politiche di miglioramento ambientale;


4. In questo contesto, un aspetto cruciale è quello della più razionale e sostenibile gestione delle risorse naturali, sempre più sotto pressione a causa della crescente popolazione, dell’aumento di domanda di materie prime e dell’aumento delle diseguaglianze anche nelle nazioni meno ricche;


5. In linea con le politiche dell’Unione Europea, è necessario promuovere un modello economico nel quale i residui derivanti dalle attività di produzione e di consumo siano reintegrati nel ciclo produttivo secondo una logica di rigenerazione delle risorse, al fine di ridurre l'impatto umano sull'ambiente;


6. È necessario adottare una strategia che miri a creare una sinergia tra i vari settori d'intervento con misure volte allo sviluppo di un’economia circolare nella materia dei rifiuti;


7. Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 26 luglio 2017, n. 151 (In merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di gestione dei rifiuti nell’ambito della transizione della Toscana verso l’economia circolare. Rafforzamento delle politiche regionali in vista dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati “PRB”);


8. L’esito dei lavori della Commissione di inchiesta del Consiglio regionale in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana, conclusi il 2 maggio 2019;


9. È necessario prevedere tavoli tecnici tematici, suddivisi a seconda del comparto produttivo o di servizio interessato, con la finalità di individuare il fabbisogno impiantistico necessario per il trattamento dei rifiuti prodotti, le modalità tecnologiche per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, mediante il riciclo, il riuso e il recupero, degli scarti di produzione, gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale e gli interventi per favorire la produzione e realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi;


10. È necessario stabilire che, dall’esito dei tavoli di cui al punto 9 scaturiscano documenti d'azione, approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, contenenti le iniziative tecnologiche promosse dai soggetti presenti ai tavoli tecnici e le possibili soluzioni impiantistiche necessarie all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti generati in Regione e alla loro valorizzazione, nel rispetto del principio di prossimità e della pianificazione vigente;


11. L’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006 stabilisce che l'addizionale versata in aggiunta al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata;


12. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs.152/2006 è necessario istituire un fondo regionale nel quale confluisca l'addizionale di cui al punto 11, versata da parte di quei comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata all’interno di un ambito territoriale ottimale nel quale non siano raggiunti complessivamente gli obiettivi di raccolta differenziata;


13. È necessario, inoltre, prevedere che una quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi sia destinata all’attuazione degli interventi finalizzati alla transizione verso un modello di economia circolare;


14. Per le finalità di cui ai punti 10, 11 e 12 si rende necessario coordinare le previsioni della presente legge con quanto disposto dalla l.r. 60/1996 ;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.