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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 33

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art.1
Dichiarazione di immunità del pericolo di valanga. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 93/1993
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 93 del 13 dicembre 1993 (Norme in materia di piste e impianti a fune ad esse collegati), è aggiunto il seguente:
2 bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all’articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.