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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 33

Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009 . Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

CAPO II
Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009
Art.4
Sanzioni. Modifiche all’articolo 13 alla l.r. 64/2009
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo), sono inserite le seguenti parole: “
Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 240,00.
”.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 , è sostituito dal seguente:
1 bis. Chiunque ritarda di oltre centottanta giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 15.000,00. Se la violazione riguarda impianti di altezza inferiore o uguale a 10 metri e con volume d’invaso inferiore o uguale a 100.000 metri cubi, si applica una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.500,00. Le medesime sanzioni si applicano a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle
prescrizioni e degli obblighi di cui al capo III.
”.
3. Il comma 8 dell’articolo 13 della l.r.64/2009 è sostituito dal seguente:
8. Fatta eccezione per le fattispecie di cui al comma 1 bis, per le opere superiori ai dieci metri d'altezza e che determinano un invaso superiore ai 100.000 metri cubi l'importo delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è raddoppiato.
”.
Art. 5
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.