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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 );


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015 , ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia quelle relative all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell’ambito di applicazione del Sito esternod.p.r. 59/2013 , residuando in capo ai comuni le sole funzioni autorizzative in materia di scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura;


2. Alla luce dell’esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;


3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:


a) all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'Sito esternoarticolo 101, comma 7, del d.lgs. 152/2006 , che è rilasciata nell’ambito dell’AUA;


b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall’ambito di applicazione del Sito esternod.p.r. 59/2013 che si concludono con un titolo abilitativo unico oppure che riguardano impianti ed attività per loro natura caratterizzati da un esercizio limitato nel tempo;


4. È sorta, inoltre, l’esigenza di introdurre nell’ambito della disciplina degli scarichi di cui alla l.r. 20/2006 , una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico, in conformità con quanto previsto all’Sito esternoarticolo 104, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , specificando che, in coerenza con il quadro delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015 , la relativa autorizzazione è rilasciata dalla Regione o dal comune, a seconda che lo scarico da autorizzare provenga da insediamenti in cui sono presenti anche impianti a servizio di attività produttive o da insediamenti ad uso residenziale;


5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'Sito esternoarticolo 113 del d.lgs.152/2006 , alla luce della recente evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito;


6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all’articolo 114, comma 1, e all’Sito esternoarticolo 126, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , dettando disposizioni per:


a) l’integrazione della disciplina della acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l’attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l’Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 13 e previa valutazione tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);


b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.


7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la l.r. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della l.r. 20/2006 e prevedere modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato;


8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della l.r. 20/2006 è sorta l’esigenza di dettare disposizioni di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l’adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati, o in corso di realizzazione, alla nuova disciplina delle restituzioni in mare;


9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui.


10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.