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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

CAPO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
Norme di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore
1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico in impianti a pompa di calore di cui agli articoli 4, comma 1 bis e 5 ter della medesima legge, sono stabilite dall’ente competente nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione, previa acquisizione della valutazione tecnica dell’ARPAT.
Art. 19
Norma di prima applicazione per la disciplina delle acque di restituzione in mare
1. Nelle more dell’adeguamento del regolamento di cui all’articolo 13 della l.r. 20/2006 alle disposizioni di cui agli articoli 11 ter e 11 quater della medesima legge, come introdotti dagli articoli 9 e 10, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi tecnico operativi per la definizione delle condizioni di restituzione delle acque in mare.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 definiscono le modalità di restituzione e di monitoraggio di cui agli articoli 11 ter, comma 3 e 11 quater, comma 3, e indicano la documentazione tecnica da allegare all’istanza per il rilascio del titolo autorizzativo demaniale o, in caso di impianto dissalazione del servizio idrico integrato, al relativo progetto.
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione degli indirizzi di cui al comma 1:
a) i soggetti titolari di autorizzazione o altro titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 11 ter, presentano al comune una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione delle condizioni di restituzione delle acque derivanti da attività in essere o da impianti in esercizio, realizzati od in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i gestori del servizio idrico integrato presentano all’autorità idrica toscana una relazione tecnica integrativa contenente la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 11 quater, del disciplinare di restituzione delle acque derivanti da impianti di dissalazione in esercizio, realizzati o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono disposte previa valutazione tecnica dell’ARPAT e includono le prescrizioni e i limiti di cui agli articoli 11 ter, comma 2, e 11 quater, comma 2, della l.r. 20/2006 .
Art. 20
Norma transitoria per la definizione dei procedimenti in corso
1. I procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi della normativa previgente.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.