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Legge regionale 21 aprile 2020, n. 27

Funzioni della Regione sulle vie navigabili. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 24 aprile 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Considerato opportuno estendere le funzioni relative all’ispettorato di porto svolte dall'Autorità portuale regionale per il canale Burlamacca all'intero ambito di competenza regionale;


Approva la presente legge

Art. 1
Funzioni dell'Autorità portuale regionale relative all'ispettorato di porto. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), le parole “
a ter) ed a quater)
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed a ter)
”.
2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 3 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
1 quinquies. L'Autorità svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a quater), della l.r. 88/1998
.”
Art. 2
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.