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Legge regionale 20 aprile 2020, n. 26

Prime misure a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici. Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 22 aprile 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l’articolo 16, comma 1 quinquies;


Vista la Sito esternolegge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e, in particolare, l’articolo 1, comma 2;


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare, l’articolo 1, comma 70;


Visto il testo unico emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);


Visto il testo unico emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);


Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in considerazione del rilievo, sociale ed economico, delle attività finalizzate alla riduzione dei rischi da calamità naturali, ha dettato, con la l.r. 58/2009 , disposizioni in materia di previsione e prevenzione del rischio sismico;


2. La normativa statale ha introdotto specifiche detrazioni d’imposta per gli interventi di prevenzione sismica da effettuarsi nelle zone sismiche 1 e 2, c.d. “sisma bonus” di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della l. 232/2016 . Tali detrazioni si sono aggiunte al regime di detrazione fiscale già presente per la realizzazione dei lavori di recupero del patrimonio esistente e sono caratterizzate da una percentuale molto elevata di detraibilità delle spese, fino all’85 per cento della spesa totale;


3. Il sistema di detrazioni d’imposta “sisma bonus”, previsto dalla normativa statale, è stato più volte prorogato, da ultimo con l’Sito esternoarticolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);


4. La Regione Toscana, con l’articolo 103 della l.r. 66/2011 , ha istituito il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili che garantisce, fra l’altro, la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici; tale fondo presenta adeguata disponibilità e la garanzia può essere richiesta sino al 31 dicembre 2021;


5. In considerazione dei gravi danni agli edifici causati dai recenti eventi sismici, appare congruo estendere il fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 per incentivare anche gli interventi edilizi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati destinati ad uso abitativo;


6. L’estensione ha carattere sperimentale e durata limitata ed è destinata, quale prima misura, a sostenere gli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica per gli edifici situati nei comuni toscani aventi zone con valore dell’accelerazione di riferimento “ag” maggiore di 0,2 di cui all’Sito esternoarticolo 94 bis, comma 1, lettera a), n. 1, del d.p.r. 380/2001 ;


7. Al fine di disporre celermente delle risorse del fondo regionale di garanzia, è necessario prevedere l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Estensione del fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 a sostegno di interventi edilizi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici
1. Il fondo di garanzia di cui all’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), di seguito definito “fondo”, è esteso a garanzia degli interventi edilizi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica per edifici situati nei comuni individuati nell’allegato A della presente legge.
2. L’estensione del fondo di cui al comma 1 è finalizzata a fornire la garanzia finanziaria per la concessione di prestiti per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico o di interventi locali, così come individuati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni) a:
a) proprietari di immobili aventi destinazione d'uso abitativo prevalente ai sensi dell'articolo 99, comma 4, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
b) imprese cessionarie del credito di imposta, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 16, comma 1 quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 3 agosto 2013, n. 90 .
3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 103, comma 2, della l.r. 66/2011 , con deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo e la eventuale riserva di risorse per i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
Art. 2
Durata del fondo
1. L’estensione del fondo di cui all’articolo 1 cessa alla data del 31 dicembre 2021.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.