Menù di navigazione

Legge regionale 20 aprile 2020, n. 25

Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019. Modifiche alla l.r. 79/2019 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 22 aprile 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020).


Considerato che:


1. Il territorio regionale è stato colpito nel mese di dicembre 2019, segnatamente nei giorni 2, 21 e 22, dal susseguirsi di eccezionali ed intensi fenomeni idrogeologici con livelli straordinari di piogge associati a fulminazioni e raffiche di vento, tali da determinare esondazioni di corsi d'acqua del reticolo idraulico, anche minore, e criticità di funzionamento nei sistemi di drenaggio urbano, con conseguenti allagamenti di intere frazioni e aree produttive, smottamenti e attivazione di movimenti franosi, danneggiamento di infrastrutture viarie, soprattutto provinciali e comunali, reticolo idraulico, fognature, nonché danni diffusi al patrimonio pubblico e privato;


2. A seguito di tali eventi eccezionali, il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l. r. 67/2003 , rispettivamente con il decreto 5 dicembre 2019, n. 178 (Evento meteorologico 2 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a) L.R. 67/2003 ), ed il decreto 23 dicembre 2019, n. 193 (Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett.a) L.R. 67/2003 );


3. In attuazione della l.r. 67/2003 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, sono stati individuati i comuni interessati dalle dichiarazioni di emergenza sopracitate, rispettivamente con deliberazioni della Giunta Regionale 16 dicembre 2019, n. 1600 (DPGR 178/2019. Eventi meteorologici del 2 dicembre 2019. Individuazione dei Comuni colpiti) e 22 dicembre 2019, n. 1665 (DPGR 193/2019. Eventi meteorologici dei giorni 21 e 22 dicembre 2019. Individuazione dei comuni colpiti e assegnazione risorse);


4. In analogia a quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. 79/2019 per gli eventi eccezionali verificatisi nel mese di novembre 2019, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente al fine di estendere detta norma anche agli eventi di dicembre 2019, senza nuovi o maggiori oneri sul bilancio regionale;


5. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, occorre prevederne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge

Art. 1
1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), è sostituita dalla seguente: "Intervento finanziario straordinario per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019".
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: "
del mese di novembre
" sono inserite le seguenti: "
e del mese di dicembre
".
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 79/2019 , dopo le parole: "
gli interventi urgenti e necessari
" sono inserite le seguenti: "
eseguiti dagli enti locali, dalle strutture regionali o dai consorzi di bonifica
".
Art. 2
Disposizione finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.