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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 29

Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2020. Prima variazione

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022)
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 81/2019
1. L’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022), è sostituito dal seguente:
Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2020 – 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 530.156.346,09 di cui euro 223.107.449,20 nel 2020, euro 196.511.327,73 nel 2021 ed euro 110.537.569,16 nel 2022, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 , e all’osservanza di quanto recato dall’Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2021 e 2022, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2022, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2022, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
Art. 4
Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 81/2019
1. L’allegato d) della l.r. 81/2019 (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento) recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento)
Art. 5
Sostituzione del prospetto di cui alla lettera f) dell’allegato h) della l.r. 81/2019
1. Il prospetto di cui alla lettera f) (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti), dell’allegato h) (Nota integrativa al bilancio di previsione 2020 – 2022) della l.r. 81/2019 , è sostituito dal prospetto f) di cui all’allegato G (Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti).
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 81/2019
1. L'allegato 3 della l.r 81/2019 (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili), di cui alla lettera d) dell'articolo 11 della legge stessa è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.