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Legge regionale 5 marzo 2020, n. 20

Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 1
Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
3 bis. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale. ”.
2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 ter. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni atte ad assicurare, nell’ambito della medicina di iniziativa:
a) l’identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;
b) la presa in carico e gestione del paziente attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:
1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;
2) la definizione di un piano assistenziale individuale volto a favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;
3) la definizione delle modalità organizzative e funzionali del team multiprofessionale;
4) la continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;
5) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;
6) progetti di formazione del team multiprofessionale;
7) il sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo. ”.
3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 4 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
3 quater. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 3 ter, disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del paziente. I trattamenti di dati personali sono effettuati sia per finalità di cura sia per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 9, paragrafo 2, rispettivamente lettera h) e lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.