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Legge regionale 5 marzo 2020, n. 20

Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l'articolo 4;


Considerato quanto segue:


1. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche con conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita ed alla presa in carico proattiva, integrata e multidisciplinare dei soggetti affetti da polipatologia e/o fragilità.


2. Al tal fine, per garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione, laddove questo richieda l’intervento di più professionisti in forme coordinate, integrate e programmate, la presa in cura dell’assistito dovrà avvenire sulla base di un piano assistenziale individuale (PAI), che tenga conto di tutti gli aspetti che incidono sulla salute del paziente, da quelli strettamente sanitari a quelli sociali, e che preveda l'intervento di più professionisti in forme coordinate, quali un team multiprofessionale.


3. Il team multiprofessionale formula e garantisce il PAI al cittadino mediante condivisione dei dati del paziente da parte dei componenti del team stesso, che operano in riferimento a distinti titolari del trattamento, subordinatamente al rilascio del consenso informato da parte dell’assistito a seguito di specifica informativa coerente con le disposizioni, nazionali ed europee, in materia di trattamento dei dati personali ed assicurando idonee ed adeguate misure di tutela e sicurezza nelle modalità di utilizzazione dei dati.


4. La medicina di iniziativa richiede una stratificazione del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale, anche avvalendosi degli enti e delle agenzie del servizio sanitario regionale, al fine di individuare gli assistiti ad alto rischio di eventi avversi da comunicare alle aziende unità sanitarie locali e, per loro tramite, ai medici di medicina generale.


5. È necessario prevedere un atto di natura regolamentare che rechi disposizioni tese a promuovere la garanzia ai cittadini dei percorsi di cura e la diffusione della medicina di iniziativa, nei limiti definiti dalla presente legge in conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali.


6. La necessità di ricorrere allo strumento legislativo dipende dal fatto che i componenti dei team multidisciplinari operano frequentemente con diversi titolari di trattamento e che il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esige la copertura normativa per la condivisione di informazioni che abbiano ad oggetto dati sensibili.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.