Menù di navigazione

Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l’articolo 3;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 10;


Considerato quanto segue:


1. La Sito esternol. 6/2004 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno che costituisce un efficace strumento di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, dell’autonomia di agire, offrendo loro garanzie per la qualità di vita attraverso:


a) il riconoscimento ed il rispetto delle loro aspirazioni;


b) la legittimazione a rappresentare i loro bisogni;


c) il governo dei loro interessi.


2. La Regione Toscana, come altre regioni, si propone di dare la massima diffusione alla figura dell’amministratore di sostegno nel territorio regionale, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e, al tempo stesso, per favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze di auto-aiuto e impegno civico, in stretto collegamento con i soggetti del terzo settore e con i giudici tutelari;


3. La Regione promuove, tramite le aziende unità sanitarie locali, la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, nonché degli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, prevedendo anche l'istituzione, presso le stesse aziende unità sanitarie locali, di elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti a tale incarico;


4. La Regione promuove, inoltre, l’implementazione di sportelli informativi in grado di fornire consulenza ed orientamento, individuandoli sia nei “punti insieme”, sia negli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario, sia presso le sedi delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore (1)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

, operanti in tale ambito;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.