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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 4
Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno
1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono, disaggregandoli per zone-distretto, elenchi ai quali possono iscriversi le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari.
2. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute, o, dove queste non siano costituite, alle zone-distretto, nonché agli uffici dei giudici tutelari.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.