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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 3
Formazione
1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, promuove la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, finalizzate anche a precisare responsabilità e doveri inerenti a tale funzione e rivolte a:
a) persone che intendono svolgere o stanno già svolgendo la funzione di amministratore di sostegno;
b) operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
2. La formazione può essere rivolta anche ai membri delle associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza o della cura di chi versa in situazioni di bisogno o di difficoltà.
3. La formazione è demandata alle aziende unità sanitarie locali, che possono organizzare le attività sia per ambiti territoriali delle società della salute, o, dove queste non costituite, per ambiti territoriali delle zone-distretto, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sia per aree omogenee di competenza dei tribunali.
4. La formazione può svolgersi anche tramite il coinvolgimento di soggetti del terzo settore.
5. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali per la formazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.