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Legge regionale 4 marzo 2020, n. 18

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 .

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, dell' 11 marzo 2020

Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale, in conformità ai principi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare dell'articolo 10, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 59.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.