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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 17

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 118, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e m bis), dello Statuto;


Considerato quanto segue:


1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2018-2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, prevede un innovativo percorso di partecipazione della persona al sistema di welfare regionale, costituito dal coinvolgimento del soggetto beneficiario di un intervento pubblico, il quale volontariamente può realizzare azioni a vantaggio della collettività, quale espressione del principio di solidarietà sociale: “Tali azioni comportano il coinvolgimento attivo e responsabile della persona, al fine di restituire alla società, sotto altra forma, quello che ha ricevuto attraverso gli interventi sociali di cui ha beneficiato. Al rendimento economico e sociale per l’intera collettività, si somma, dunque, il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona. In quest’ottica, la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare. Tali innovativi percorsi di inclusione possono essere sperimentati sul territorio regionale, anche in vista di un possibile intervento normativo che fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative.”;


2. Si tratta di un sistema denominato “welfare generativo”, che si fonda sulla responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno. Emerge in tale modo il valore rigenerativo e di rendimento economico, sociale e personale, delle prestazioni che vengono erogate, in quanto capaci di produrre un vantaggio per la collettività attraverso le azioni a corrispettivo sociale, che comportano il coinvolgimento attivo e responsabilizzante da parte del soggetto destinatario di interventi di sostegno;


3. Le azioni a corrispettivo sociale sono quindi attività finalizzate a rafforzare i legami sociali, a favorire le persone deboli e svantaggiate nella partecipazione alla vita sociale, a promuovere a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità; in generale, ad accrescere il capitale sociale locale e regionale;


4. Al rendimento economico e sociale per l’intera collettività, si somma il rendimento personale del singolo soggetto coinvolto, il quale è chiamato, in questo modo, a rafforzare i legami sociali, a partecipare a vario titolo alla vita sociale e, più in generale, è guidato nel processo di piena formazione della sua persona;


5. Attraverso il percorso individuato dalla presente legge la persona che beneficia di un intervento di welfare si colloca attivamente al centro delle politiche sociali regionali ed è direttamente coinvolta nella comunità sociale che essa stessa contribuisce a rigenerare;

6. Tale partecipazione può includere alcuni dei soggetti beneficiari del “reddito di cittadinanza”, disciplinato dal Sito esternodecreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 marzo 2019, n. 26 , e tenuto conto del decreto attuativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che disciplina i progetti utili alla collettività (PUC); tali soggetti sono i beneficiari del reddito di cittadinanza non tenuti agli obblighi connessi al reddito di cittadinanza medesimo e non partecipanti in via facoltativa ai PUC;


7. Al fine di favorire la realizzazione di azioni di welfare generativo è necessario che la Regione fornisca una cornice di riferimento per la realizzazione di adeguate procedure amministrative in grado di disciplinare tale innovativo percorso di inclusione. Vengono, pertanto, definite le azioni a corrispettivo sociale, i soggetti indicati a proporre tali azioni, i soggetti beneficiari di interventi di welfare chiamati, su base volontaria, ad eseguirle, nonché le modalità di realizzazione delle stesse, i compiti della Regione, le procedure per la realizzazione di tali azioni a corrispettivo sociale e le attività di misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.