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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 17

Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Toscana definisce i principi per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante azioni a corrispettivo sociale nell’esercizio delle proprie competenze legislative, di programmazione e di gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, in attuazione degli articoli 2, 3, 38, 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione, nonché degli articoli 3, commi 2 e 3, 4, 58 e 59 dello Statuto.
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Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge regionale, si intende per:
a) welfare generativo: l’insieme delle modalità di rigenerazione e rendimento delle risorse a disposizione nell’ambito delle politiche sociali e sociosanitarie e delle politiche attive del lavoro, mediante la responsabilizzazione dei soggetti destinatari di interventi di sostegno, da coinvolgere nella realizzazione di azioni a corrispettivo sociale a vantaggio della collettività;
b) azioni a corrispettivo sociale: attività che richiedono il coinvolgimento volontario, attivo e responsabilizzante, del soggetto destinatario di interventi di sostegno, finalizzate alla realizzazione di risultati di impatto sociale a livello locale e regionale, e finalizzate al pieno sviluppo della persona e dell’espressione delle sue capacità nell’esercizio dei diritti fondamentali nelle materie di competenza regionale. Sono realizzate alla luce del principio di gratuità.
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Art. 3
Azioni a corrispettivo sociale
1. Le azioni a corrispettivo sociale, in attuazione dei principi costituzionali hanno la finalità di:
a) perseguire il bene comune mediante l’incremento della coesione e della solidarietà sociale;
b) favorire il pieno sviluppo ed il coinvolgimento delle persone destinatarie di interventi di sostegno e l’espressione delle loro capacità, valorizzando così le loro competenze l’apporto che le stesse possono offrire nei diversi ambiti di svolgimento;
c) realizzare il principio di solidarietà inteso come apporto responsabile di tutti alla costruzione del bene comune;
d) promuovere lo sviluppo di soluzioni e buone pratiche che valorizzano e incrementano le risorse disponibili all’interno del sistema di welfare regionale
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Art. 4
Realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale
1. Le azioni a corrispettivo sociale sono realizzate dai soggetti beneficiari:
a) degli interventi finalizzati a rimuovere e superare condizioni di bisogno e difficoltà della persona, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
b) degli interventi di politica attiva del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
c) degli ammortizzatori in deroga erogati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 53 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 giugno 2017, n. 96 ;
d) di ogni altro intervento di sostegno di carattere continuativo che sia posto in essere dall’amministrazione regionale, anche in via sperimentale;
e) del reddito di cittadinanza che, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 marzo 2019, n. 26 , non sono tenuti agli obblighi connessi al reddito medesimo, purché gli stessi non partecipino già ai progetti utili alla collettività (PUC) su base facoltativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 (Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività “PUC”).
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Art. 5
Compiti della Regione
1. Nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute dei vari livelli di governo, la Regione definisce in sede di programmazione i criteri generali per la realizzazione di strategie di welfare generativo e gli elementi qualificanti le azioni a corrispettivo sociale nei seguenti settori di intervento:
a) tutela della salute e assistenza sociale;
b) valorizzazione dell’ambiente e dell’ecosistema;
c) valorizzazione della cultura;
d) educazione e istruzione;
e) inclusione sociale, pari opportunità e superamento di ogni forma di discriminazione;
f) sistema della protezione civile.
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Art. 6
Soggetti del welfare generativo
1. Partecipano al sistema regionale di coesione e solidarietà sociale attraverso una sistematica collaborazione:
a) i comuni, singoli o associati, e le società della salute;
b) gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali e gli enti religiosi;
c) i cittadini associati, che si attivano per la cura dei beni comuni e per lo svolgimento di attività di utilità sociale;
d) ogni altro ente pubblico o privato che intenda promuovere azioni a corrispettivo sociale;
e) i soggetti che realizzano azioni a corrispettivo sociale.
2. I comuni, singoli o associati, e le società della salute, svolgono le seguenti funzioni:
a) promozione, regolazione, monitoraggio e valutazione delle azioni di corrispettivo sociale;
b) gestione del registro di cui all’articolo 7, comma 1;
3. L’ambito ottimale per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 è la zona-distretto sociosanitaria.
4. I soggetti di cui comma 1, lettere a), b), c) e d), presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale e ne coordinano la realizzazione
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Art. 7
Registro delle proposte di azione a corrispettivo sociale
1. È istituito il registro informatico delle proposte di azione a corrispettivo sociale.
2. Il registro è gestito, all’interno delle zone-distretto, da comuni singoli o da un comune capofila di comuni associati, o dalla società della salute.
3. I soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), operanti nell’ambito territoriale della zona-distretto, presentano al comune o alla società della salute responsabile della tenuta del registro, proposte di azioni a corrispettivo sociale.
4. Sono iscritte al registro le proposte di azioni a corrispettivo sociale contenenti tutti i seguenti elementi:
a) la definizione dell’azione che si intende realizzare;
b) la durata temporanea dell’azione, definita secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 8;
c) l’indicazione della persona responsabile della realizzazione dell’azione;
d) la stima delle risorse che si intendono generare, quale valore sociale dell’azione.
5. Il registro dà indicazione delle azioni a corrispettivo sociale in fase di realizzazione, anche ai fini della ulteriore partecipazione ad esse.
6. I soggetti di cui al comma 2 adottano un regolamento per la gestione del registro conforme allo schema tipo, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
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Art. 8
Procedure per la realizzazione di azioni a corrispettivo sociale
1. Gli enti che hanno erogato le prestazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sottopongono ai destinatari degli interventi l’elenco delle azioni a corrispettivo sociale contenute nel registro di cui all’articolo 7.
2. Ciascun destinatario di interventi individua l’azione a corrispettivo sociale che intende realizzare, e a tale fine sottoscrive con il comune di riferimento e il soggetto che ha proposto l’azione a corrispettivo sociale un accordo per la sua attuazione.
3. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) i criteri per la definizione dei tetti massimi di impegno orario settimanale e della durata delle azioni a corrispettivo sociale;
b) i criteri per la misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale;
c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle azioni a corrispettivo sociale;
d) le misure necessarie a garantire la proporzionalità delle azioni a corrispettivo sociale rispetto agli interventi erogati ai beneficiari di cui all’articolo 4.
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Art. 9
Assicurazione
1. La realizzazione delle azioni a corrispettivo sociale è coperta dall’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L’obbligo assicurativo è a carico dei soggetti che presentano proposte di azioni a corrispettivo sociale.
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Art. 10
Misurazione del valore rigenerato e del rendimento delle risorse
1. I comuni, singoli o associati, o le società della salute provvedono alla misurazione del valore sociale prodotto dalle azioni a corrispettivo sociale realizzate nel proprio ambito territoriale, tenendo conto:
a) del valore economico generato, rapportato al costo della prestazione erogata;
b) dell’esito individuale e dell’impatto sociale delle azioni, con particolare riguardo al prestatore di esse e a coloro che ne beneficiano.
2. I risultati della misurazione sono pubblicati in una apposita sezione del registro, nel quale è iscritta l’azione a corrispettivo sociale di riferimento, e sono valorizzati nell’ambito dell’attività di rendicontazione economica e sociale del soggetto che ha proposto l’azione a corrispettivo sociale.
3. Gli esiti delle misurazioni, aggregati a livello di zona-distretto, possono essere considerati nell’ambito della programmazione locale di settore.
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Art. 11
Rapporto annuale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni, singoli o associati, o le società della salute trasmettono alla Giunta regionale i dati relativi alle azioni a corrispettivo sociale realizzate. Sulla base di tali dati, la Giunta regionale predispone e rende pubblico un rapporto annuale di monitoraggio, nel quale sono evidenziate la diffusione delle azioni a corrispettivo sociale e il relativo valore sociale prodotto.
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.