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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;


Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;


Visto il Sito esternodecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 221 ;


Vista la Sito esternolegge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019);


Vista la legge regionale 3 agosto 2016, n. 51 (Misure in materia di semplificazione amministrativa per il sostegno di attività economiche. Modifiche alle leggi regionali 28/2005, 31/2005, 55/2008, 40/2009);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 febbraio 2020;


Considerato quanto segue:


1. La Regione intende promuovere, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, iniziative a sostegno della nascita, dello sviluppo e del consolidamento delle start up innovative, così come definite dall’Sito esternoarticolo 25 del d.l. 179/2012 , convertito dalla Sito esternol. 221/2012 ;


2. È opportuno sostenere lo sviluppo di tali imprese in quanto esse contribuiscono a favorire l’occupazione giovanile e gli investimenti innovativi necessari all’evoluzione dell’economia regionale. Dai dati emerge che l’età dei soci fondatori è prevalentemente inferiore ai trentacinque anni e la loro propensione all’investimento è superiore a quella delle società di capitali;


3. Al termine del terzo trimestre del 2019, il numero di start up innovative in Italia iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese, ai sensi Sito esternodel d.l. 179/2012 convertito dalla Sito esternol. 221/2012 , è pari a 10.610, in aumento di 184 unità (+1,76 per cento) rispetto a fine giugno 2019. La Toscana, con 423 start up innovative attive al terzo trimestre 2019 si attesta come la nona regione d'Italia in termini di diffusione di tali imprese (fonte: "Report con dati strutturali – Start up innovative - 3° trimestre 2019", realizzato da Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Infocamere);


4. Con la presente legge la Regione individua degli strumenti in favore delle start up innovative prevedendo, in particolare, contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo delle medesime, la concessione di garanzie, secondo le misure previste dalla l.r. 73/2018 , e la possibilità di partecipazione nel capitale di rischio;


5. In favore della nascita e dello sviluppo delle start up innovative è prevista, inoltre, una riduzione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il primo anno d’imposta e per i due successivi, nonché una riduzione dell’IRAP sulle spese sostenute per l’acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B Sito esternodella l. 232/2016 ;


6. È opportuno parimenti sostenere le successive fasi di crescita e consolidamento delle start up innovative prevedendo la possibilità di concedere un contributo per l’acquisizione di servizi qualificati e avanzati di temporary management e di coaching, in grado di costituire un vantaggio competitivo per l’azienda. Si prevede, inoltre, che la Regione riservi una premialità di punteggio per le start up innovative nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e all’occupazione;


7. La Regione, altresì, si pone l’obiettivo di stimolare, sostenere e agevolare programmi di scouting, idea generation e business acceleration, promossi dalle diverse strutture regionali che si occupano di supporto a favore della nuova imprenditoria innovativa;


8. La Regione intende, inoltre, supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale che hanno il principale obiettivo di favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività delle imprese;


9. Al fine di incentivare la promozione e l'attrazione degli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, la presente legge prevede anche strumenti per raggiungere tali obiettivi;


10. Al fine di semplificare i procedimenti: 1) vengono introdotte modalità di rendicontazione semplificata dei contributi alle imprese mediante il ricorso a tabelle standard di costi unitari; 2) viene consentito di considerare costo ammissibile a finanziamento, in misura correlata alla complessità del contributo e al valore della rendicontazione, la spesa per le attestazioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 71/2017 ;


11. Infine, è opportuno che le imprese si impegnino a rendere più sostenibile e innovativo il territorio regionale promuovendo i principi della responsabilità sociale d’impresa, che si rifanno alla Linea guida internazionale ISO 26001 sulla responsabilità sociale e ai principali riferimenti internazionali in materia da parte dell’OCSE, dell’ONU e dell’Unione Europea (Linee Guida OCSE, Millennium Development Goals, Enterprise 2020).


12. Alla luce di quanto emerso in fase di attuazione di alcune disposizioni presenti nella l.r. 71/2017 , è altresì opportuno effettuare alcuni interventi modificativi della medesima fonte regionale, anche al fine di garantire una migliore organicità al testo di legge e razionalizzare le modalità operative da adottare;


13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.