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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

CAPO VIII
Norme finali
Art. 22
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla valutazione degli interventi di sostegno alle start up innovative e per la diffusione dei processi di trasformazione tecnologica e digitale di cui alla presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 marzo 2022 e successivamente con cadenza biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) lo stato di attuazione degli interventi, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno e di promozione previste per le imprese;
b) l’importo dei contributi erogati e delle agevolazioni fiscali concesse, con specifico riferimento alle diverse misure di sostegno previste, nonché i dati relativi alle imprese eventualmente non ammesse agli interventi;
c) la stima della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, con specifico riferimento alle misure di semplificazione previste e adottate;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
3. Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede altresì ad una valutazione del tasso di sopravvivenza delle imprese incentivate, con riferimento a quello delle imprese di analoghe caratteristiche.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dall’articolo 7 sono stimate in euro 13.000,00 nel 2020, euro 62.000,00 nel 2021 ed euro 154.000,00 nel 2022 e sono imputate alla Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2020 – 2022.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2020
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 13.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 13.000,00;
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 62.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 62.000,00;
Anno 2022
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 154.000,00;
- In diminuzione, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, per euro 154.000,00.
3. Alla copertura degli oneri per l’anno 2023, stimati in euro 105.000,00, si fa fronte, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 .), con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2021 cui si fa fronte con le risorse della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021.
5. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021, è apportata la seguente variazione per sola competenza:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 "Spese in conto capitale", per euro 200.000,00;
- In aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 200.000,00.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.