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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

CAPO VII
Ulteriori disposizioni concernenti il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Art. 15
Prestazioni di garanzia su anticipazioni. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 71/2017 .
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r 71/2017 è sostituito dal seguente:
1. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a prestare apposita fideiussione d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
”.
Art. 16
Attestazione dei requisiti da parte delle imprese. Modifiche all’articolo 14 della l.r 71/2017
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 , sono aggiunte le parole: “,
desumibile dalla contabilità dell’impresa
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurata
” sono sostituite dalle seguenti: “
in forma asseverat
a”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurat
a” sono sostituite dalle seguenti: “
in forma asseverata
”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 le parole: “
in forma giurata
” sono sostituite dalle seguenti: “
in forma asseverata
”.
5. Alla fine del comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “
, anche in considerazione della complessità del contributo e del valore della rendicontazione
”.
Art. 17
Termini dei procedimenti erogativi. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 71/2017 .
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 17/2017 è sostituita con la seguente: “
Termini dei procedimenti erogativi”
.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
2 bis. I termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in presenza di erogazioni a titolo di stato di avanzamento lavori (SAL).
”.
Art. 18
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 71/2017 .
1. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita con la seguente: “
Revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
1. In caso di mancata realizzazione del progetto è disposta la revoca totale dell’agevolazione concessa
.”.
3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: “
Comportano
” è inserita la seguente: “
altresì
”.
a) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta
;”.
5. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 le parole: “
la rinuncia all’agevolazione trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “
la rinuncia all’agevolazione trascorsi sessanta
” e le parole: “
la rinuncia alla stessa trascorsi trenta
” sono sostituite dalle seguenti: “
la rinuncia alla stessa trascorsi sessanta
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito con il seguente:
5. Comporta la revoca dell'agevolazione, secondo le modalità previste dal bando, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 2
.”.
7. Dopo il comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
5 bis. Il mancato rispetto del piano di rientro in caso di aiuti rimborsabili comporta la revoca dell’agevolazione per decadenza del beneficio del termine per la restituzione della stessa
.”.
8. Al comma 8 dell’articolo 21 della l.r. 71/2017 , primo periodo, dopo le parole “
dello stesso
” sono inserite le seguenti: “
o in sede di rendicontazione
” e dopo le parole “
la riduzione
” sono inserite le seguenti: “
o
la rimodulazione
”.
Art. 19
Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 71/2017 .
d) dal quinto anno fino all’ottavo anno, revoca pari al 50 per cento
.”.
Art. 20
Esclusione dalle agevolazioni. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 71/2017 .
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 le parole: “
commi 4 e 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
commi 1, 4, 5 e 5 bis
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 71/2017 le parole: “
di assegnazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
del provvedimento di concessione
”.
Art. 21
Rimborso dei costi istruttori. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 71/2017 .
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
1. La revoca totale dell’agevolazione comporta il pagamento di un rimborso a carico
dell’impresa beneficiaria
.”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.