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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

CAPO II
Misure di sostegno alle start up innovative
Art. 3
Strumenti di intervento
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione individua, in particolare, i seguenti strumenti di intervento in favore delle start up innovative:
a) contributi in conto capitale per la loro nascita e sviluppo;
b) concessione di garanzie;
c) partecipazione nel capitale di rischio.
Art. 4
Contributi in conto capitale per la nascita e lo sviluppo di start up innovative
1. La Regione sostiene la nascita e lo sviluppo di start up innovative mediante contributi in conto capitale fino ad un massimo dell’80 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 50.000,00 euro per singolo contributo.
2. Destinatarie dei contributi di cui al presente articolo sono le start up innovative costituite nei dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, o le persone fisiche che procedono alla costituzione dell’impresa nei sei mesi successivi alla comunicazione di concessione del contributo.
3. I contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce modalità e criteri per la concessione dei contributi.
5. Per il finanziamento di quanto previsto dal presente articolo sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per gli anni 2020 e 2021 a valere sul programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 5
Accesso al credito e consolidamento delle start up innovative
1. Le start up innovative, costituite da almeno dodici mesi antecedenti la presentazione della istanza di finanziamento, possono accedere alle misure di cui all’articolo 26 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019).
2. L’accesso da parte delle start up innovative ai fondi di garanzia di cui al comma 1, è finalizzato a sostenere il consolidamento delle stesse, anche attraverso processi di patrimonializzazione, nonché la realizzazione di investimenti produttivi in ricerca, sviluppo e innovazione.
Art. 6
Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle start up innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle start up innovative con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali.
2. La partecipazione del fondo di cui al comma 1, non può superare il 40 per cento del capitale sociale dell'impresa.
3. In presenza di imprese partecipate da fondi di capitale di rischio o dai fondi mutualistici di cui alla Sito esternolegge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), la quota massima di partecipazione del fondo non può superare il 20 per cento del capitale sociale dell'impresa.
4. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 7
Riduzione delle aliquote IRAP per le start up innovative
1. L'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese start up di cui all’articolo 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è ridotta di 0,92 punti percentuali per il primo anno d’imposta e per i due successivi.
2. Alle imprese start up di cui all’articolo 1, comma 1, che si costituiscono nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021, è riconosciuta, per il primo anno di imposta e per i due successivi, una deduzione della base imponibile IRAP pari al 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di macchinari innovativi di cui agli allegati A e B Sito esternodella l. 232/2016 . L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse sulle medesime spese.
Art. 8
Acquisizione di servizi di temporary management e di coaching
1. Al fine di sostenere i processi di crescita e consolidamento delle start up innovative, la Giunta regionale concede un contributo per l’acquisizione di servizi qualificati e avanzati di temporary management e di coaching.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le direttive per l’accesso ai contributi di cui al presente articolo.
3. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 – 2020, previa eventuale rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Art. 9
Premialità nei bandi regionali per le start up innovative
1. La Regione, nei bandi di accesso ai finanziamenti regionali per il sostegno agli investimenti, alla formazione e alla occupazione, stabilisce, in coerenza con le finalità dei bandi medesimi, specifiche premialità di punteggio per le start up innovative, di cui all’articolo 1, comma 1.
2. La Regione può stabilire un’ulteriore premialità di punteggio nei bandi regionali per le start up innovative che implementano nuova occupazione in forma imprenditoriale di giovani fino a quaranta anni e donne.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.