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Legge regionale 3 marzo 2020, n. 16

Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 marzo 2020

Art. 6
Partecipazione al capitale di rischio delle start up innovative
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle start up innovative, costituisce un fondo per la partecipazione al capitale di rischio, anche mediante operazioni di prestito partecipativo, delle start up innovative con un elevato potenziale di crescita anche sui mercati internazionali.
2. La partecipazione del fondo di cui al comma 1, non può superare il 40 per cento del capitale sociale dell'impresa.
3. In presenza di imprese partecipate da fondi di capitale di rischio o dai fondi mutualistici di cui alla Sito esternolegge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), la quota massima di partecipazione del fondo non può superare il 20 per cento del capitale sociale dell'impresa.
4. Per il finanziamento di quanto previsto al comma 1, sono destinate risorse fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere sul POR FESR 2014 – 2020, previa rimodulazione finanziaria dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.